2023-Riapertura Case di Piacere

Riapertura delle case di piacere

La nostra proposta riguardo la prostituzione è un' abrogazione parziale della legge 20 febbraio 1958, n. 75; anche chiamata legge Merlin.
Mantenendo intatto l'impianto che punisce ogni forma di sfruttamento, induzione e favoreggiamento, abrogheremmo la proibizione dei luoghi di meretricio.
La legge presente proibisce le case di piacere, impedisce la tolleranza nei locali pubblici.
Questo crea l'ipocrisia di un lavoro che è in Italia legale, ma viene spinto nella direzione dello sfruttamento da parte di locatori sfruttatori e altre losche figure.

Approfondimenti:

“ Volete voi che siano abrogata la LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75, avente ad oggetto “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” limitatamente alle seguenti parti:

-Articolo 1,
-Articolo 2,
-Articolo 3, limitatamente ai commi 1,2,3:

“1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;”,
-Articolo 3, comma 8 limitatamente alle parole ” In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.”
- Articolo 14.
?”

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    FAQ

    Qui rispondiamo a tutte le domande.

    Il referendum abrogativo è uno strumento di “democrazia diretta” previsto dall’art. 75 della Costituzione e nella forma a cui vogliamo ricorrere, prevede che 500.000 cittadini, possano, con una raccolta firme, proporre all’intero corpo elettorale “l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".

    Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario; per "atto avente valore di legge" si intendono i decreti legge e i decreti legislativi (adottati dal Governo su legge delega del Parlamento).

    Una volta raccolte le firme, la Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.

    Dopo la pronuncia della Corte Costituzione, Gli elettori si esprimeranno andando a votare alle urne ed il risultato delle votazioni sarà valido solo a patto che venga raggiunto il “quorum di validità” ovvero, a prescindere dal risultato devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Perché la norma oggetto del referendum stesso sia abrogata, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La raccolta firme ti consente, insieme ad altri 500'000 cittadini, di far valutare alla Corte di Cassazione e poi alla Corte Costituzionale la validità delle proposte riguardo l'abrogazione di una legge ordinaria.
    Se il vaglio passa, nella primavera successiva l'intero corpo elettorale viene chiamato a votare sulle proposte, solo se vanno a votare almeno il 50% più uno degli elettori il referendum abrogativo ha valore.
    Votare per un referendum permette agli elettori di esprimere un’opinione chiara e diretta su argomenti che spesso vengono volutamente ignorati dalla politica perché “troppo scomodi”