2023-Trasporti

Abrogazione dell'obbligo di rimessa per gli NCC

Gli NCC sono una categoria di Trasporto privato il cui acronimo sta per Noleggio con Conducente, la legge quadro 21/1992, inserisce alcune limitazioni alla libertà di movimento di questa categoria.

Per esempio, ci sono regole che obbligano il conducente a tornare dopo ogni trasporto presso la propria rimessa "L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse ", obbligando ad avere la disponibilità di una rimessa.

Vogliamo abrogare questo.

Inoltre abroghiamo anche il potere da parte dei Comuni di definire “i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi”.

Approfondimenti:

“ Volete voi che sia abrogata la legge 15 gennaio 1992, n 21; avente ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” limitatamente nelle seguenti parti:

-Articolo 3, comma 1, limitatamente a “presso la sede o la rimessa”,
-Articolo 3, comma 2, “ Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.”
-Articolo 3, comma 3, “La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.”
-Articolo 5, comma 1 lettera c) “i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;”;
-Articolo 5-bis, comma 1, limitatamente alle parole “la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o ”
-Articolo 8, comma 3, “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.”
-Articolo 11, comma 3 limitatamente alle parole: “Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.”
-Articolo 11, comma 4, limitatamente alle parole “presso la rimessa o sede, anche” e “L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse.”
-Articolo 11, comma 4 bis limitatamente a “In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. ”
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    FAQ

    Qui rispondiamo a tutte le domande.

    Il referendum abrogativo è uno strumento di “democrazia diretta” previsto dall’art. 75 della Costituzione e nella forma a cui vogliamo ricorrere, prevede che 500.000 cittadini, possano, con una raccolta firme, proporre all’intero corpo elettorale “l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".

    Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario; per "atto avente valore di legge" si intendono i decreti legge e i decreti legislativi (adottati dal Governo su legge delega del Parlamento).

    Una volta raccolte le firme, la Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.

    Dopo la pronuncia della Corte Costituzione, Gli elettori si esprimeranno andando a votare alle urne ed il risultato delle votazioni sarà valido solo a patto che venga raggiunto il “quorum di validità” ovvero, a prescindere dal risultato devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Perché la norma oggetto del referendum stesso sia abrogata, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La raccolta firme ti consente, insieme ad altri 500'000 cittadini, di far valutare alla Corte di Cassazione e poi alla Corte Costituzionale la validità delle proposte riguardo l'abrogazione di una legge ordinaria.
    Se il vaglio passa, nella primavera successiva l'intero corpo elettorale viene chiamato a votare sulle proposte, solo se vanno a votare almeno il 50% più uno degli elettori il referendum abrogativo ha valore.
    Votare per un referendum permette agli elettori di esprimere un’opinione chiara e diretta su argomenti che spesso vengono volutamente ignorati dalla politica perché “troppo scomodi”